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Polizia rurale · Articoli 22, 34, 39, 49 e 57

Le distanze,
in tabella

Le nove tavole grafiche allegate al regolamento illustrano questi valori disegno per disegno. Qui sono raccolti in una tabella sola, per non doverli cercare.

Che cosaDistanza minima Riferimento
Nuovo fosso o canale dal confine di proprietà Pari alla profondità del fosso, mai meno di 1 metro Art. 39, comma 1
Nuovo fosso o canale dal confine stradale Mai meno di 3 metri dal confine demaniale Art. 39, comma 2
Alberi lungo il demanio stradale, fuori dal centro abitato Non meno dell'altezza massima raggiungibile a fine ciclo vegetativo e comunque non meno di 6 metri Art. 39, comma 5
Viti, siepi e arbusti a forma libera dal confine 50 centimetriTavola 01, articolo 892 del codice civile
Alberi a capitozza, altezza inferiore a 3 metri 1,50 metriTavola 01, articolo 892 del codice civile
Alberi di alto fusto, altezza superiore a 3 metri 3 metriTavola 01, articolo 892 del codice civile
Apiari dalle strade di pubblico transito 10 metri con il predellino d'involoArt. 22, comma 2
Apiari dai confini di proprietà 5 metriArt. 22, comma 2
Nuovi vigneti e frutteti dal confine stradale 6 metri con siepe verde più alta di almeno 1 metro rispetto alla coltura, 10 metri senza siepe Art. 49, comma 4
Nuovi vigneti e frutteti dalle abitazioni altrui e dalle aree sensibili 30 metri, con 10 metri dal confine di proprietà, riducibili a 5 metri con siepe o con irroratrice antideriva Art. 49, comma 5
Fascia a riposo dai corsi d'acqua individuati come corridoi ecologici 30 metriArt. 49, comma 2
Fascia a riposo dai corpi idrici superficiali e dai bacini 15 metriArt. 49, comma 2
Nuovi ricoveri zootecnici dalle abitazioni e dai confini altrui 20 metriArt. 34, comma 2

Una data da segnare: 15 ottobre

Il taglio delle specie arboree deve avvenire in periodo di riposo vegetativo, tra il 15 ottobre e il 15 aprile, avendo cura di mantenere vitale la capacità vegetativa delle piante (articolo 57). Fuori da quella finestra non si taglia.

Prima di piantare, avvisa

L'impianto o il reimpianto di colture arboree permanenti a bordo strada, cioè frutteti, pioppeti, vigneti, arboreti da legna e biomassa, è subordinato a preventiva comunicazione all'ufficio comunale competente, corredata dagli elementi informativi dell'impianto (articolo 46).

Chi non la fa: da 50 a 300 euro, ridotta 100 euro.