Le distanze,
in tabella
Le nove tavole grafiche allegate al regolamento illustrano questi valori disegno per disegno. Qui sono raccolti in una tabella sola, per non doverli cercare.
| Che cosa | Distanza minima | Riferimento |
|---|---|---|
| Nuovo fosso o canale dal confine di proprietà | Pari alla profondità del fosso, mai meno di 1 metro | Art. 39, comma 1 |
| Nuovo fosso o canale dal confine stradale | Mai meno di 3 metri dal confine demaniale | Art. 39, comma 2 |
| Alberi lungo il demanio stradale, fuori dal centro abitato | Non meno dell'altezza massima raggiungibile a fine ciclo vegetativo e comunque non meno di 6 metri | Art. 39, comma 5 |
| Viti, siepi e arbusti a forma libera dal confine | 50 centimetri | Tavola 01, articolo 892 del codice civile |
| Alberi a capitozza, altezza inferiore a 3 metri | 1,50 metri | Tavola 01, articolo 892 del codice civile |
| Alberi di alto fusto, altezza superiore a 3 metri | 3 metri | Tavola 01, articolo 892 del codice civile |
| Apiari dalle strade di pubblico transito | 10 metri con il predellino d'involo | Art. 22, comma 2 |
| Apiari dai confini di proprietà | 5 metri | Art. 22, comma 2 |
| Nuovi vigneti e frutteti dal confine stradale | 6 metri con siepe verde più alta di almeno 1 metro rispetto alla coltura, 10 metri senza siepe | Art. 49, comma 4 |
| Nuovi vigneti e frutteti dalle abitazioni altrui e dalle aree sensibili | 30 metri, con 10 metri dal confine di proprietà, riducibili a 5 metri con siepe o con irroratrice antideriva | Art. 49, comma 5 |
| Fascia a riposo dai corsi d'acqua individuati come corridoi ecologici | 30 metri | Art. 49, comma 2 |
| Fascia a riposo dai corpi idrici superficiali e dai bacini | 15 metri | Art. 49, comma 2 |
| Nuovi ricoveri zootecnici dalle abitazioni e dai confini altrui | 20 metri | Art. 34, comma 2 |
Una data da segnare: 15 ottobre
Il taglio delle specie arboree deve avvenire in periodo di riposo vegetativo, tra il 15 ottobre e il 15 aprile, avendo cura di mantenere vitale la capacità vegetativa delle piante (articolo 57). Fuori da quella finestra non si taglia.
Prima di piantare, avvisa
L'impianto o il reimpianto di colture arboree permanenti a bordo strada, cioè frutteti, pioppeti, vigneti, arboreti da legna e biomassa, è subordinato a preventiva comunicazione all'ufficio comunale competente, corredata dagli elementi informativi dell'impianto (articolo 46).
Chi non la fa: da 50 a 300 euro, ridotta 100 euro.