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Polizia rurale · Articolo 14

I fuochi
nei fondi

È l'articolo su cui arrivano più segnalazioni, ed è anche quello dove l'errore costa caro. Nel centro abitato non si accende. Fuori si può, ma con regole precise.

Nel centro abitato: vietato

Nei centri abitati come definiti dal Codice della Strada e riportati nel Piano Regolatore è vietato accendere fuochi per smaltire sterpaglia, residui di potatura, residui del taglio delle siepi e residui colturali.

Lo smaltimento avviene con il conferimento secondo le indicazioni del Comune, cioè benne e centri di raccolta, oppure con triturazione e aspersione sul terreno.

Fuori dal centro abitato: si può, con regole

  • Solo da ottobre a marzo compresi, con residui secchi.
  • Solo dalle 7.00 alle 20.00.
  • Piccoli cumuli, non oltre tre metri steri per ettaro al giorno, nel luogo di produzione.
  • Almeno 100 metri da qualsiasi fabbricato, dalle strade pubbliche, dai luoghi pubblici, dalle ferrovie e dagli ambiti boscati o di tutela ambientale.
  • Presidio ininterrotto di almeno una persona maggiorenne fino al completo spegnimento.
  • Mai con vento superiore al grado 3 della scala Beaufort.

Che cosa non si brucia, mai

Teli, legacci non vegetali, sacchi, imballaggi e rifiuti di qualsiasi natura non sono un fuoco agricolo: sono smaltimento di rifiuti non autorizzato, punito ai sensi del decreto legislativo 152 del 2006 e dell'articolo 674 del codice penale.

Resta consentita l'accensione per cuocere cibi o riscaldare persone all'addiaccio, purché controllata e confinata, con legna, carbone o loro derivati.

Violazioni dell'articolo 14: da 75 a 450 euro, in misura ridotta 150 euro.

I falò epifanici

Sono consentiti nel rispetto della normativa di settore e delle eventuali ordinanze sindacali sull'inquinamento atmosferico. La richiesta di accensione deve pervenire al protocollo comunale almeno sette giorni prima dell'evento.

A fini fitosanitari, articolo 15

L'abbruciamento di materiale vegetale prodotto nel fondo è ammesso tutto l'anno, anche dentro il centro abitato, ma solo per necessità fitosanitarie accertate dal Servizio fitosanitario e chimico dell'ERSA FVG, con le stesse cautele: cumulo a 100 metri da strade, luoghi pubblici, ferrovie e abitazioni, presidio continuo, niente vento sopra il grado 3.

Stessa sanzione: da 75 a 450 euro, ridotta 150 euro.

Il Comune può fermare tutto

Il Comune e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale possono sospendere, differire o vietare la combustione quando le condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sono sfavorevoli, o quando ne possono derivare rischi per l'incolumità e per la salute, con particolare riferimento al Piano d'Azione Comunale contro gli episodi acuti di inquinamento atmosferico.