La diffida
amministrativa
Prima si tende la mano. Poi, semmai, si sanziona. Davanti a molte violazioni il primo passo non è più il verbale, ma un invito a sistemare la situazione entro un tempo ragionevole.
Come funziona, in concreto
-
Si applica quando la violazione è materialmente sanabile entro dieci giorni. L'invito è contenuto nel verbale di ispezione, notificato agli interessati, e indica il termine entro cui uniformarsi alle prescrizioni.
-
Il termine non supera i dieci giorni dalla notifica del verbale.
-
Non è rinnovabile né prorogabile, e non è ammessa quando il trasgressore è già stato diffidato per la stessa violazione. Vale una volta sola: la seconda volta si va dritti al verbale.
-
Se il trasgressore non è presente, la diffida va notificata all'obbligato in solido ai sensi della legge 689 del 1981. Se i proprietari interessati sono più di uno, basta notificarla a un solo obbligato in solido.
-
Se non si ottempera si redige il verbale di accertamento e, oltre alla sanzione prevista per l'articolo violato, scatta un'ulteriore somma da 25 euro a 150 euro, in misura ridotta 50 euro, oltre alle spese di procedimento.
Un cambiamento culturale
«È un cambiamento culturale prima ancora che giuridico: un'amministrazione che prima di punire tende la mano. La sanzione resta ferma per chi non vuole adeguarsi, ma diamo a tutti la possibilità di fare la cosa giusta.»
Guido Costalonga, assessore alla Sicurezza, comunicato del 23 giugno 2026.
Su quali articoli si applica
Il regolamento richiama espressamente la diffida per lo sfalcio dei terreni (articolo 7), la gestione di fossi e canali privati (articolo 40), la manutenzione dei fossi a bordo strada (articolo 44), le siepi e gli alberi che si protendono sulle strade (articolo 48), il deflusso delle acque meteoriche dalle case rurali (articolo 27) e le misure contro la proliferazione dei colombi (articolo 21).